Gestione e Sviluppo Aziendale

Industria 5.0, decreto attuativo MIMIT MEF in arrivo: il testo è in bozza. Novità per le imprese energivore ed il perimetro temporale

Schema requisiti decreto attuativo Industria 5.0

Industria 5.0, è pronta una prima bozza del decreto attuativo MIMIT e MEF. Dopo una lunga attesa e con un ritardo che continua a condizionare gli investimenti delle imprese, sembra essere a buon punto il lavoro per la definizione delle regole operative per la transizione 5.0

Riguardo la bozza, rispetto a prima, è importante notare che ora che nel testo viene messo nero su bianco il perimetro temporale dei progetti di innovazione agevolabili.

Prima dell’avvio delle procedure operative per la fruizione del bonus Industria e Transizione 5.0 sarà necessario attendere la chiusura dei lavori di messa a punto da parte dei ministeri coinvolti e la pubblicazione dello stesso.

Il nuovo piano Transizione 5.0 è formalmente in vigore dal 2 marzo scorso, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 19/2024 che all’articolo 38 definisce la nuova struttura delle agevolazioni per le imprese.

Si attende il decreto attuativo assicurato entro il mese di giugno. Era attesa entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo strumento agevolativo e quindi, calendario alla mano, entro i primi di aprile.

Nel testo, messo a disposizione dal quotidiano Italia Oggi, quali sono gli aspetti più di rilievo previsti dalla bozza del decreto attuativo? Pur evidenziando che non si tratta di regole certe, soffermiamoci di seguito su quelli di maggior interesse.

Si tratta di quelli avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, relativamente a beni materiali strumentali nuovi di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016, con il requisito fondamentale della riduzione dei consumi energetici di almeno il 3 per cento per l’intera struttura produttiva o di almeno il 5 per cento per i singoli processi interessati dall’investimento.

L’Industria 5.0 agevola:

gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle specifiche condizioni fissate dall’articolo 7 del decreto in bozza;

le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della bozza.

In attesa del varo definitivo del decreto per un’analisi più puntuale delle condizioni di accesso all’agevolazione, è interessante soffermarsi sul concetto di data di avvio del progetto di innovazione.

Bisognerà considerare il:

“primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.”

Sul fronte del completamento, bisognerà considerare la data di effettuazione dell’ultimo investimento e nello specifico:

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.

Rientreranno nell’ambito dei progetti di innovazione completati entro il 31 dicembre 2024 anche quelli per i quali l’ultimo investimento è effettuato entro il 30 aprile 2025, a patto che entro la fine del 2024 risultino accettati i relativi ordini dal venditore con il pagamento di acconti pari al 50 per cento del costo di acquisizione.

Quello in arrivo è in ogni caso un decreto definito complesso, ed è la complessità del nuovo Piano Transizione in ottica green disegnato per le imprese ad aver causato ritardi nell’effettivo avvio delle agevolazioni.

Stando alle dichiarazioni rese dal MIMIT nelle scorse settimane, proprio per illustrare al meglio le nuove procedure dell’Industria 5.0 i ministeri competenti stanno lavorando ad una circolare contenente le istruzioni operative sia sul fronte dei crediti d’imposta 4.0 che sui nuovi incentivi 5.0.

L’accesso ai crediti d’imposta Transizione 5.0 prevede l’obbligo per l’impresa di trasmettere una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente tra le altre cose i dati del beneficiario, il progetto di innovazione, così come la data di avvio e completamento e l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.

Saranno 5 i giorni a disposizione anche per l’invio di dati rettificativi richiesti dal GSE in caso di informazioni incomplete o non leggibili, ed entro i 5 giorni successivi al nuovo invio verrà dato riscontro all’impresa del credito prenotato.

Dopo la prenotazione, parte l’iter di invio delle comunicazioni periodiche necessarie per confermare l’avanzamento del progetto di innovazione:

  • entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, contenente gli estremi delle fatture;
  • entro il 31 dicembre 2024 una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione, contenente gli estremi delle fatture.

Ripartirà quindi l’iter che impegna il GSE, che entro 5 giorni darà riscontro all’impresa del credito prenotato o ridotto in caso di investimenti effettivi inferiori rispetto a quanto riportato nelle comunicazioni iniziali.

A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento, corredata, tra l’altro, dalla certificazione del risparmio energetico.

Il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sarà quindi comunicato entro 10 giorni e, trascorsi ulteriori 10 giorni, sarà possibile utilizzare le somme accordate, ripartibili in un massimo di cinque quote annuali di pari importo.

Queste, sintetizzando, alcune delle indicazioni fornite, per la cui conferma si rende in ogni caso necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo.

Non si mette in dubbio la complessità della fase attuativa del piano Industria 5.0, ma è evidente che l’affanno del MIMIT e degli ulteriori ministeri coinvolti si ripercuote sulle possibilità di investimento delle imprese.

La scadenza del nuovo set di crediti d’imposta per le imprese è fissata al 31 dicembre 2025 ma, a fronte di tempi d’avvio ancora incerti, già si preannuncia l’ipotesi di una proroga.

Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0 è stato introdotto dall’articolo 38 del Decreto-Legge 39 del 2 marzo 2024, che delineava le regole di accesso agli incentivi per la transizione energetica e le opportunità di agevolazione delle imprese, e che la norma si applica retroattivamente agli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2024 che permettono di raggiungere i target di risparmio energetico fissati dalla norma (il 3% sulla struttura produttiva o il 5% sul processo), i ritardi nella pubblicazione dei decreti attuativi hanno creato una situazione di stallo per gli investimenti.

Il Ministero ha spiegato che i ritardi sono attribuibili sia alla complessità del Piano sia alla volontà del Ministero di allargare la disciplina anche alle imprese altamente energivore che in linea di principio non potevano rientrare nella misura.

Infatti, essendo un piano finanziato dai fondi del PNRR – che a loro volta sono a valere sul piano Next Generation EU –, le policy contenenti devono essere in linea con il principio europeo del DNHS, vale a dire che non possono essere agevolati investimenti che creano un danno significativo all’ambiente e che quindi allontanerebbero l’UE dal raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni.

Per noi questo era un tema centrale, sentito dalle associazioni di categoria, ma anche un tema di policy fondamentale. Noi dobbiamo lavorare sulla riduzione dei consumi energetici e quindi è importante considerare come potenziali beneficiari della misura anche le aziende energivore, che rientrano nel meccanismo dell’ETS”, ha spiegato il Dirigente Spallone.

Sono infatti queste imprese, ha spiegato Spallone, a incidere pesantemente sui consumi energetici dell’industria italiana, e conseguentemente sulle emissioni generate dalla nostra economia. “Sarebbe stato surreale promuovere una misura volta alla decarbonizzazione che lasciasse fuori i grandi protagonisti. Non è necessario solo per raggiungere il target di risparmio cumulativo di 0,4 Mtep nei consumi energetici nel periodo 2024-2026, ma è indispensabile per il futuro del nostro Paese”, ha spiegato.

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